fase 2 coronavirus

La bozza del Governo: “Dal 18 maggio spostamenti senza autocertificazione, viaggi tra regioni dal 3 giugno”

Dal 18 maggio gli spostamenti all’interno del territorio regionale non saranno più soggetti ad alcuna limitazione, ad eccezione di eventuali restrizioni per specifiche aree, in caso di eventuale aggravamento della situazione epidemiologica. A prevederlo è la nuova bozza del decreto del governo sulla Fase 2.

Gli spostamenti interregionali saranno possibili, secondo il testo, a partire dal 3 giugno. Fino a quel momento restano vietati” salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dopo il 2 giugno sarà possibile limitare gli spostamenti tra regioni “solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Le misure del decreto si applicheranno dal 18 maggio fino al 31 luglio 2020. Rimane nella bozza di decreto il “divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena”. In capo ai sindaci il potere di “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Le Regioni saranno tenute a monitorare “con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e, in base a questo andamento, “le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”. I dati saranno comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

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Rimangono in vigore le sanzioni amministrative per chi viola le norme, ma nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, “si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.