Covid: dal 1 Maggio addio al Green Pass. Cosa cambia?

Il 30 aprile è la deadline, prevista dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,, per alcune limitazioni riguardanti l’obbligo di indossare mascherine, all’aperto e al chiuso, e il possesso di green pass, base e super green pass, per accedere in alcuni luoghi. Dal 1° maggio, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarà in vigore una nuova Ordinanza del Ministro della Salute.

Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Dalla medesima data decade il green pass per:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Vaccino e green pass: dove resta l’obbligo

Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.

Fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2022) permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Il tutto disposto dall’art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Ordinanza mascherine

L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile risulta operativa a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

L’obbligo permane in due contesti:

1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • ünavi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

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Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori,

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
  • le residenze sanitarie assistite (RSA),
  • gli hospice,
  • le strutture riabilitative,
  • le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

La raccomandazione di indossare mascherine al chiuso

Risulta comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

Chi non ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, come anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività contemplati dall’ordinanza, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi, ivi elencati, avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate.

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