
In qualità di referente nazionale della Rete Caregiver Disabili Italia, preso atto della sentenza del TAR Campania relativa al ricorso presentato da Anna Combatti, mamma di Liberato, un ragazzo con disabilità gravissima, medicalmente assistito e monitorato da macchinari salvavita 24 ore su 24, ritengo doveroso esprimere alcune considerazioni pubbliche alla luce delle rilevanti implicazioni sociali e giuridiche della decisione. La sentenza ha ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di cura previsto dal Fondo per la Non Autosufficienza, portato da €1.200 a €600 mensili, valorizzando principalmente il limite delle risorse finanziarie disponibili. Tale impostazione, tuttavia, solleva interrogativi significativi in merito alla corretta applicazione della normativa nazionale e regionale posta a tutela delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie caregiver. L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione puntuale e concreta dei provvedimenti adottati, mentre l’art. 97 della Costituzione sancisce i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
In presenza di condizioni sanitarie estremamente complesse e continuative, come quella di Liberato, tali principi richiedono una valutazione individualizzata del bisogno assistenziale e non riduzioni generalizzate delle prestazioni economiche. Il quadro normativo di riferimento è inoltre definito dal D.P.C.M. 3 ottobre 2022, che ha adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024, nonché dal D.M. 26 settembre 2016, che stabilisce i criteri per l’individuazione delle condizioni di disabilità gravissima. A livello regionale, la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 70/2024 individua criteri specifici di priorità e valutazione fondati sull’intensità del bisogno assistenziale, sulle scale SVAMA e SVAMDI e sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare. Alla luce di tali disposizioni, la riduzione uniforme dell’importo dell’assegno di cura potrebbe sollevare dubbi rispetto ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa, soprattutto laddove non risulti una istruttoria individuale adeguatamente motivata.
Ulteriori perplessità emergono dal passaggio della sentenza in cui il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame di alcune questioni preliminari, circostanza che potrebbe assumere rilievo in relazione all’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le censure dedotte, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in combinato disposto con gli artt. 34 e 74 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). La vicenda non riguarda soltanto un singolo caso giudiziario, ma pone una questione più ampia: la reale tutela delle persone con disabilità gravissima e il riconoscimento del ruolo fondamentale dei caregiver familiari, spesso chiamati a garantire assistenza continua senza adeguati strumenti di sostegno. Per tali ragioni, appare opportuno valutare con attenzione la possibilità di un appello dinanzi al Consiglio di Stato, affinché venga compiuta una più approfondita verifica della corretta applicazione delle norme vigenti e dell’effettiva tutela dei diritti delle persone non autosufficienti. La Rete Caregiver Disabili Italia continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, ribadendo la necessità di politiche assistenziali fondate non solo sulla sostenibilità finanziaria, ma anche sulla dignità, sulla continuità assistenziale e sulla concreta protezione delle famiglie che ogni giorno sostengono situazioni di estrema fragilità.





