Oggi lo Sport è nella nostra Carta costituzionale

di Biagio Fusco – Il tema dello sport, anzi sarebbe più corretto qualificarlo come un valore, entra in modo formale e delineato nel corpo letterale della Costituzione italiana. Non che ne fosse escluso prima da un punto di vista sostanziale. Ad ogni modo, la differenza che rileva più di tutte tra passato e presente consiste in un dato certo cristallizzato in una norma di rango superiore a quella ordinaria. La Camera dei Deputati ha infatti approvato di recente ed in via definitiva la legge di revisione costituzionale, con cui al testo dell’articolo 33 della nostra Carta è stato aggiunto questo comma:

“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Si tratta di una conquista fondamentale, tutt’altro che simbolica e scontata, che produce risvolti realmente significativi sotto il profilo culturale e sociale, poichè caratterizza con maggiore pregnanza lo spirito che anima il nostro ordinamento costituzionale. L’argomento non di certo sfuggì all’attenzione dell’Assemblea Costituente nella seconda metà degli anni 40, ma stavolta piuttosto che attraverso un’interpretazione evolutiva dei precetti, esso accede all’interno della Carta e vi occupa lo spazio e la considerazione che merita inserendosi in una vera procedura di modifica costituzionale aggiuntiva. Entrambe le aule del Parlamento hanno licenziato la legge con un consenso unanime, che va ben oltre la maggioranza qualificata necessaria e per giunta la sua efficacia così come l’entrata in vigore non saranno soggette alla ratifica referendaria. Finalmente la politica si rende conto della essenzialità dello sport, che deve essere praticato dal popolo italiano in tutte quante le sue espressioni, affinchè realizzi a pieno la sua valenza educativa.

In passato il Legislatore aveva un po’ trascurato la materia, affrontandone l’esigenza di un approfondimento soltanto in occasione della riforma del 2001, allorquando l’attività sportiva e con essa la sua promozione venivano collocate in un ampio elenco di obiettivi programmatici da raggiungere mediante una produzione legislativa affidata alle prerogative concorrenti di Stato e Regioni. E così un breve cenno all’ordinamento sportivo era limitato en passant al terzo comma dell’art.117, poi ripreso dall’elaborazione scientifica della dottrina, la quale sul punto era riuscita a ricavare altrove nella Carta i principi guida che dovevano essere posti alla base della legislazione italiana che avrebbe dovuto dare una garanzia ed una copertura normativa allo sport. Il 2 ed il 18, ad esempio, che rispettivamente spiegano i concetti di sviluppo della personalità dell’individuo inserito nell’ambito di formazioni sociali e di libertà dei cittadini di associarsi spontaneamente, possono senza dubbio essere incorporati in un quadro interpretativo di richiamo che serva a radicare la legittimità costituzionale dello sport. In una delle sedute nelle quali si riunì dal 25 giugno del 1946 al 31 gennaio del 1948 l’organo legislativo elettivo che fu preposto alla elaborazione e stesura della Carta, soltanto con l’intervento dell’allora deputato Giuliano Pajetta, precisamente il 19 aprile 1947, fu sollecitato l’interesse politico sul tema, e lo si fece a proposito soltanto dello stato di salute dell’infanzia.

Non è casuale che nell’immaginario collettivo, allo stesso modo nel linguaggio comune, soprattutto in quello mutuato dai mass – media, si dica, ora come allora, che lo sport è salute. Una spiegazione più che plausibile a questo tipo di scelta insolita che adottò il Costituente dell’epoca è insita in una volontà cosciente di allontanarsi dal rischio di ripercorrere le strumentalizzazioni in cui era caduto il regime fascista, allorchè aveva esasperato la questione, rendendo la pratica sportiva un obbligo identificativo di appartenenza politica. Partendo da quest’ultima convinzione, che muoveva nella direzione di operare un taglio netto con la intransigenza del passato, l’Assemblea optò per una trattazione implicita della materia, che ponesse il Legislatore futuro nella condizione agevole di poterne desumere principi e regole con ricorso ad una lettura mediata degli altri articoli.

Per dare un senso più diffuso ed inclusivo al valore che indiscutibilmente ricopre l’attività sportiva, di cui oggi si ha un’idea profondamente diversa ed innovativa rispetto alla visione avuta nel secolo scorso, è sufficiente dare uno sguardo alle varie proposte di legge presentate negli ultimi decenni dalla politica italiana, alle quali non si è mai dato seguito. Con il nuovo testo l’Italia dimostra in maniera sapiente di aver maturato una giusta percezione dello sport, assegnandogli un posto accanto all’arte, alla scienza ed alla istruzione e con ciò svincolandolo da quell’accostamento piuttosto angusto che lo voleva limitato come un corollario derivato dall’art. 32, dove si parla semplicemente di salute, mentre in realtà la portata del tema era ben più estesa.