Election Day

Il referendario (e non solo) 12 di giugno 2022…the Election Day “

di Biagio Fusco – Il Governo, a conclusione dell’ultimo Consiglio dei Ministri, ha finalmente ufficializzato “ l’Election Day “, fissandone la data al 12 giugno 2022, giorno in cui si consumerà il primo turno delle elezioni ammnistrative e, per i Comuni (143) che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti sui 981 in totale chiamati a rinnovare il proprio governo cittadino, di cui 758 situati in Regioni a statuto ordinario ed i restanti 223 in quelle a statuto speciale, l’appuntamento per la eventuale tornata di ballottaggio sarà invece il successivo 26 di giugno. Ma al popolo italiano è richiesto di esprimere la propria preferenza di voto anche in chiave referendaria, dal momento che sarà interpellato perrispondere a ben 5 quesiti, tutti rientranti sotto il profilo tematico in materia di giustizia, e la finalità tipologica di attuazione dello strumento di democrazia diretta, secondo la procedura dettata dall’art. 75 Costituzione, è quella abrogativa. L’Italia avrà il dovere “ morale e civico “ di recarsi alle urne e decidere di questioni parecchio delicate, dalla possibilità di candidarsi a seguito di condanna penale alla separazione delle carrierenella Magistraturadalla riforma del Csm all’applicazione della custodia cautelare durante le indagini, fino allavalutazione espressa dagli Avvocati sui Magistrati. Esclusi dalla consultazione perché censurati in punto di ammissibilità,così come annunciato dal Presidente Giuliano Amato nella conferenza stampa dello scorso 16 febbraio, all’esito della lunga Camera di Consiglio indetta dalla Corte Costituzionale, i 3 temiconnessi alla eutanasia, alla cannabis legale ed alla responsabilità civile diretta dei Magistrati. Per intenderci meglio, l’abrogazione andrebbe ad incidere sulle funzioni che spettano ai consigli giudiziari nella scelta di comporsi anche di membri laici. Tutto ciò involgerebbe un altro aspetto, il potere cioè di valutare professionalità e competenza dei magistrati. Il CSM, che ha questo potere, lo esercita sulla scorta delle valutazioni offerte dai Consigli giudiziari, organismi territoriali in cui siedono magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Con l’attuale sistema, i componenti laici non partecipano alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni del CSM che attengono alla competenza dei magistrati. Sulla separazione delle funzioni ” dei giudici il Presidente Amato è poi intervenuto chiarendo che la carriera rimane unica ”, benchè il passaggio dall’una all’altra funzione andrebbe a ridursi nel tempo. Quando si parla di carriera, ci si riferisce propriamente al come si entra, come sono regolati gli avanzamenti, qual è l’organo che decide su avanzamenti e spostamenti; tutto questo rimane comunque comune, e la carriera è la stessa in realtà”. Il quesito posto per l’abrogazione del D. Lgs. n. 235/2012, più conosciuto come Legge Severino, vuole invece eliminare l’automatica incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, in caso di pronuncia di condanna penale.  Ad essere espunto sarebbe pure l’art. 11 che impone la sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva; e ciò per sradicare quell’automatismolegale, il quale apparirebbe puramente afflittivo in caso di successiva assoluzione dell’imputato, e dunque con piena restituzione al giudice dei poteri di valutazione discrezionale sul singolo caso, ovvero sul se e quando applicare ai politici l’interdizione dai pubblici uffici. Il vaglio della Consulta ha dato via libera anche al quesito che introduce limiti alla misura cautelare custodiale, poichè punterebbe a diminuire i casi in cui, a norma dell’art. 274, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, è possibile incarcerare un imputato, se vi è il rischio che possa commettere un reato della stessa specie di quello per il quale si procede, con la finalità di evitare la carcerazione preventiva a coloro che riceveranno poi una piena assoluzione. Il motivo principale che ha reso inammissibile, invece, il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati senz’altro è stata la portata potenzialmente innovativa del quesito, che oltrepasserebbe i confini del suo carattere abrogativo, inserendo nell’ordinamento una regola che prima non c’era, visto che la regola per i magistrati è sempre stata quella della responsabilità indiretta, con lo Stato che agisce successivamente in rivalsa contro questi ultimi.

Per gli argomenti estromessi e per tutto il resto rimane sempre la speranza da riporre nel nostro amato Legislatore.