Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Campania: “Contestazione tardiva”. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, confermando la sentenza del Tar Campania che aveva annullato una sanzione disciplinare inflitta a un maresciallo delle Fiamme Gialle in servizio presso la Compagnia di Mondragone. La vicenda trae origine da due procedimenti penali, avviati nei confronti del militare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che si sono conclusi con ordinanze di archiviazione nel 2021 e nel 2022. Nel corso di tali procedimenti, il maresciallo aveva depositato memorie difensive contenenti informazioni relative ad attività investigative svolte in precedenza nell’ambito del proprio servizio e per le quali sarebbe stato denunciato da un cittadino.

Proprio l’utilizzo di tali informazioni aveva indotto l’Amministrazione militare ad avviare, nell’agosto 2022, un procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione della “consegna” per sette giorni. Secondo la Guardia di Finanza, il militare avrebbe utilizzato dati di servizio senza averli formalmente acquisiti né richiesti all’autorità giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge. Il Tar Campania, con una decisione poi confermata in appello, aveva tuttavia annullato la sanzione ritenendo tardivo l’avvio del procedimento disciplinare. In particolare, i giudici di primo grado avevano rilevato come l’Amministrazione fosse già in possesso degli elementi necessari per contestare l’addebito sin dal settembre 2021, mentre la formale contestazione era arrivata solo l’11 mesi dopo, in violazione dell’ordinamento militare che impone di avviare il procedimento “senza ritardo”.

Il Consiglio di Stato ha condiviso integralmente questa impostazione, sottolineando che l’espressione “senza ritardo” non equivale a “immediatamente”, ma impone comunque una regola di ragionevole prontezza. Un intervallo di quasi un anno tra la conoscenza dei fatti e l’avvio dell’azione disciplinare è stato ritenuto incompatibile con tale principio, soprattutto in assenza di particolari complessità istruttorie che potessero giustificare un simile ritardo. Oltre al profilo temporale, Palazzo Spada ha evidenziato anche un ulteriore aspetto sostanziale: il maresciallo aveva utilizzato le informazioni contestate esclusivamente per esercitare il proprio diritto di difesa in sede penale.

Un diritto che, secondo la Costituzione e lo stesso Codice dell’ordinamento militare, non può dar luogo a sanzioni disciplinari. In sostanza, il militare non poteva essere posto di fronte all’alternativa tra difendersi efficacemente in un processo penale o subire conseguenze disciplinari. Con la decisione finale, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello dell’Amministrazione e condannato il Ministero e la Guardia di Finanza al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.000 euro oltre accessori. Una sentenza che ribadisce l’importanza del rispetto dei tempi procedimentali e della tutela del diritto di difesa anche nell’ambito dell’ordinamento militare.