Controlli a tappeto dell’Antitrust: doveroso segnalare e punire le irregolarità

Le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, e le modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o anche alla rinegoziazione, sostituzione o aggiornamento. Sono le questioni finite sotto la lente di ingrandimento dell’Antitrust, protagonista di un nuovo intervento nel settore energia, che l’associazione Codici commenta positivamente e che si appresta a sostenere, facendo come sempre la sua parte al fianco dei consumatori.

In un momento difficile ed anche drammatico come questo è doveroso tenere la guardia altissima per tutelare i consumatori. Bene, quindi, l’intervento dell’Autorità. I consumatori hanno il diritto di avere una comunicazione chiara, trasparente e corretta da parte delle società. Non sempre questo avviene. Con i rincari i consumatori sono più attenti alle bollette. Si spiega anche così il fatto che quotidianamente i nostri Sportelli ricevono decine di segnalazioni da parte di utenti a cui non tornano i conti o, peggio, si ritrovano clienti di un fornitore di cui ignorano l’esistenza e per cui non hanno sottoscritto alcun contratto. Situazioni, purtroppo, all’ordine del giorno. Stiamo seguendo numerosi casi tutelando i consumatori e faremo lo stesso per queste nuove iniziative dell’Autorità”.

Come si legge nella nota stampa diramata dall’Antitrust, sono stati avviati quattro procedimenti istruttori, ed altrettanti sub-procedimenti cautelari, nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Le verifiche riguardano, nello specifico, le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in contrasto con l’articolo 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.